Art. 4.
(Commissione paritetica).

      1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 3, comma 1, di seguito denominata «Commissione», è costituita entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o di assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima applicazione della presente legge, partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili e l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici.
      2. La Commissione è composta da:

          a) un magistrato della Corte di cassazione, con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le associazioni di cui al comma 1;

 

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          b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

          e) tre rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1, designati uno da ciascuna di esse.

      3. La funzione di segretario è svolta da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze.
      4. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera e), possono farsi assistere nelle riunioni della Commissione da consulenti tecnici di propria fiducia, nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.
      5. Per ciascuno dei componenti effettivi della Commissione è designato, con le medesime modalità, un componente supplente, che partecipa alle riunioni della Commissione in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.
      6. I componenti della Commissione durano in carica per tutta la durata della Commissione medesima.
      7. Il presidente della Commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, nominando i relatori di ciascuna pratica.
      8. I lavori della Commissione devono terminare entro due anni dal primo insediamento della stessa Commissione.
      9. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

 

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      10. Di ogni seduta della Commissione è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
      11. Le deliberazioni della Commissione hanno carattere vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.